TITOLO III – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI LIBRI GENEALOGICI (art. 3.1)
INSERIMENTO NOTA STERILIZZAZIONE/CONTRATTO Si chiede all’Associazione di definire le modalità attraverso le quali registrare sull’anagrafica di ogni singolo soggetto se esistono clausole riguardo la riproduzione MOTIVAZIONE Già dall’entrata in vigore del Disciplinare e delle Norme Tecniche di allevamento e registrazione, il MIPAAFT ha avversato categoricamente la clausola del Not For Breeding (NFB) negando al singolo allevatore la richiesta se non su basi oggettive giustificate ( vedi art. 5.7.4) Negli anni intercorsi , i casi di diatribe in merito alla cessione di cuccioli con contratti con clausola vessatoria di sterilizzazione obbligata sono stati molti In base all’art.5 del Decreto Legislativo 529/92, la cessione di soggetti “di RAZZA” è concessa solamente se il soggetto è accompagnato dal Certificato Genealogico È chiaro che il prezzo di un cucciolo ceduto con clausola di sterilizzazione è diverso da quello per un cucciolo ceduto da riproduzione Al di là di qualunque considerazione di carattere etico e preso atto del fatto che pochi veterinari considerano la sterilizzazione precoce una pratica perseguibile, per tutelare sia gli allevatori che i nuovi proprietari sarebbe interessante trovare un metodo per registrare sull’anagrafica dei soggetti se il passaggio di proprietà è sotto contratto In questo caso ANFI fungerebbe solo da monitoraggio di eventuali denunce di nascita , da comunicare all’allevatore Questo in caso in cui sul contratto di cessione sia chiaramente indicata la clausola non tanto della sterilizzazione obbligatoria ( che essendo come detto clausola vessatoria se non è controfirmata non ha valore) tanto quanto della differenza di prezzo tra un cucciolo da compagnia ed uno da riproduzione Quanto sopra fatte salve diverse problematiche di carattere legale Dall’allegato B delle NT di allevamento e Registrazione