Allo stato attuale le Norme tecniche delle esposizioni sono anacronistiche rispetto alla realtà attuale come ad esempio nella parte relativa al numero di expo possibili per ogni Comitato.
Ora l’Art. 1.3. cita:
1.3.1 L’Ufficio Centrale del LG riceve le richieste di organizzazione di una
manifestazioni e ufficiali e del Libro (Esposizione). L’Ufficio Centrale delega a un Gruppo di lavoro
Esposizioni la parte istruttoria. I componenti del Gruppo, nominati dal CDN ANFI, sono:
a) un Consigliere Nazionale ANFI (referente al CDN)
b) un membro del Corpo degli Esperti
c) un rappresentante membro nominato dei Comitati Expo Essi decadono con il CDN che li ha nominati
Il Gruppo di lavoro trasmette le richieste accompagnante da relativo parere scritto obbligatorio, ma non
vincolante per l’autorizzazione definitiva al CDN ANFI
Mentre si dovrebbe anche modificare l’Art. 1.7 lettera B):
b) ogni Comitato potrà organizzare fino a un massimo di tre cinque esposizioni all’anno (1/1- 31/12) di cui tre nella Regione di residenza del Legale rappresentante e due in altre Regioni di cui abbia raccolto il parere positivo dei responsabili regionali
Onde evitare confusioni sarebbe opportuno inserire questo punto direttamente nell’Art. 1.3. Si invita il CDN a modificare le NT e/o il Disciplinare nelle parti inerenti le modifiche proposte.