Modifica del punto 3 dell’art. 5 del Regolamento Generale
Modifica del punto 3 dell’art. 5 del Regolamento Generale
Testo attuale:
Per le cariche Regionali sarà necessario aver maturato un’anzianità di 12 mesi. Il Socio che abbia maturato tale anzianità entro la data dell’Assemblea di elezione potrà presentare la propria candidatura alla Segreteria di Sezione secondo quanto previsto per le cariche nazionali all’art. 13 comma 1 lettera b).
Nuovo testo:
Per le cariche Regionali sarà necessario aver maturato un’anzianità di 12 mesi. Il Socio che abbia maturato tale anzianità entro la data dell’Assemblea di elezione potrà presentare la propria candidatura in sede assembleare.